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Editoriale · Fisco e servizi

Extraprofitti: le regole si cambiano prima di giocare

Lo Stato può farlo. Non per questo deve. Perché una tassa in più, decisa dopo e solo per alcuni, è una scelta sbagliata.

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Un’impresa apre in Italia. Investe, assume, firma contratti, si indebita. Prima di farlo guarda le regole fiscali: quanto pagherà se le cose andranno bene, quanto perderà se andranno male. Su quei conti costruisce il suo futuro.

Poi lavora, rischia, cresce. E proprio quando i conti migliorano, qualcuno decide che quel guadagno è «extra». E che merita una tassa in più. Non per tutti: solo per alcuni.

Per noi le regole fiscali dovrebbero essere stabili, uguali per tutti e fissate prima. Oggi l’imposta sul reddito delle società si applica, in via ordinaria, con l’aliquota del 24 per cento sul reddito complessivo netto (articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi del 1986, in vigore fino al 31 dicembre 2026). Chi guadagna di più paga già di più. Aggiungere un prelievo dopo, a chi ha avuto successo, non è una regola. È una scelta di propaganda. E per noi è sbagliata in quattro modi: è odiosa, insensata, pericolosa, ingiustificabile.

Cosa dice la legge, in onestà

Partiamo da un punto che non vogliamo nascondere. La Costituzione non vieta in generale le imposte straordinarie o settoriali: chiede che rispettino uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva (articoli 3 e 53).

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la cosiddetta Robin Hood Tax (sentenza n. 10 del 2015). Con la sentenza n. 111 del 2024 ha invece esaminato il contributo straordinario sull’energia del 2022: ha censurato l’inclusione di determinate accise nella base di calcolo e ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni sollevate. Le sentenze n. 180 del 2025 e n. 135 del 2026 hanno deciso ulteriori questioni specifiche.

Non diciamo quindi che queste tasse siano vietate. Diciamo che sono sbagliate.

Odiosa

Nel modello dell’esempio seguente, il prelievo seleziona una categoria e può imporre carichi diversi anche a parità di utile corrente, se la storia passata è diversa. Due imprese con lo stesso utile possono quindi pagare in modo molto diverso.

Un esempio didattico, semplificato e non riferito a imprese reali: due società guadagnano 10 milioni ciascuna. La prima, negli anni precedenti, guadagnava in media 2 milioni; la seconda 8. Con una soglia al 120 per cento della media e un prelievo del 33 per cento sull’eccedenza, sommati all’imposta ordinaria, la prima pagherebbe il 49,08 per cento del suo utile, la seconda il 25,32. Stesso guadagno oggi, peso quasi doppio.

Ma c’è di più. La legge 27 luglio 2000, n. 212, lo Statuto dei diritti del contribuente, all’articolo 3 prevede che le modifiche ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente si applichino dal periodo d’imposta successivo. Le deroghe sono possibili, ma devono essere espresse. È proprio questo che rende queste misure odiose: cambiano le carte quando la partita è già iniziata.

Insensata

Una tassa che vuole colpire la ricchezza dovrebbe misurare la ricchezza. Spesso non lo fa.

Il contributo del 2022 su alcuni operatori dell’energia non guardava l’utile: guardava l’incremento del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, ricavato dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nella base erano incluse anche le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, sebbene non rappresentassero maggiore ricchezza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2024, le ha escluse dalla base di calcolo. E ha fissato un limite che ha ribadito nel 2026: la straordinarietà del momento e la temporaneità dell’imposizione non sono un lasciapassare per qualsiasi forma di imposizione fiscale.

C’è poi un errore più semplice. Fatturare di più non vuol dire guadagnare di più. Se il fatturato passa da 100 a 150, ma i costi salgono da 92 a 147, il guadagno scende da 8 a 3 (esempio didattico). E un anno buono può arrivare dopo due anni di perdite: guardare solo il picco significa tassare un recupero come se fosse una fortuna.

Pericolosa

Nessuno chiude domani per una tassa. Il rischio è più silenzioso.

Chi decide dove costruire il prossimo impianto, dove aprire la prossima sede, a quali condizioni concedere il prossimo finanziamento a una famiglia o a un’impresa, mette nel conto anche la stabilità delle regole. Se ogni guadagno alto può diventare «straordinario», il prossimo investimento può andare altrove, e il denaro può costare di più. Sono rischi, non certezze. Ma il ripetersi delle eccezioni può accrescere l’incertezza, e l’incertezza si paga anni dopo, da chi lavora e da chi chiede un prestito.

Ingiustificabile

Per i soggetti IRES, l’imposta è commisurata, in via ordinaria, al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento. Se i prezzi sono alti perché c’è poca concorrenza, esistono gli strumenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Una tassa, da sola, non corregge il potere di mercato e non garantisce prezzi più bassi.

Le ragioni di chi la vuole

Le prendiamo sul serio.

«In una crisi alcuni guadagnano mentre le famiglie pagano il conto.» È vero che le crisi colpiscono in modo diseguale. Ma il rimedio giusto sono aiuti mirati alle famiglie in difficoltà, finanziati con regole stabili, non un prelievo che sceglie i contribuenti a posteriori.

In pratica, le due misure qui esaminate guardano, rispettivamente, all’incremento del saldo tra operazioni attive e operazioni passive e agli utili imponibili confrontati con una media storica; la stessa Corte ha dovuto correggere la prima base di calcolo perché includeva accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.

«La Corte costituzionale ha respinto alcune censure.» È vero, nelle specifiche questioni decise. Ma ciò che non è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo non è per questo necessariamente giusto, né utile.

Cosa proponiamo

Questa è la nostra proposta:

  • regole fiscali stabili, uguali per tutti e fissate prima;
  • nessuna tassa nuova a periodo d’imposta in corso;
  • aiuti mirati a chi è davvero in difficoltà, invece di prelievi a pioggia;
  • concorrenza e controlli dove i prezzi sono alti.

Le regole si cambiano prima di giocare. Non quando qualcuno vince.

Cosa non stiamo dicendo

  • Che queste tasse siano vietate in generale dalla Costituzione: la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime specifiche disposizioni e ha respinto o dichiarato inammissibili altre specifiche questioni.
  • Che ogni impresa se ne andrà o che i prezzi saliranno di sicuro: sono rischi, non certezze.
  • Che gli esempi numerici riguardino imprese reali: sono esempi didattici.

Fonti dei dati

  1. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3 — Senato della Repubblica
  2. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 53 — Senato della Repubblica
  3. Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2015
  4. Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2024
  5. Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 2025
  6. Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2026, punto 28.2
  7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 77 — Normattiva
  8. LEGGE 27 luglio 2000, n. 212, articoli 1 e 3 — Normattiva
  9. DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21, articolo 37 — Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
  10. REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, articoli 14-16 — EUR-Lex